Il Consigliere Giannantonio Mazzi: “Sospendete quella delibera”

Il Consigliere Giannantonio Mazzi della Lista Civica Crescere Insieme Camminare Insieme ha presentato l’undici gennaio scorso un’interpellanza al Sindaco di Sona per chiedere di “sospendere le procedure attivate” per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione dei vincoli di godimento degli immobili posti nelle aree PEEP – parliamo di edilizie economica e popolare – del Comune di Sona.

Questo il testo integrale dell’interpellanza.

Il sottoscritto Mazzi Giannantonio, Consigliere comunale della Lista Civica “Crescere Insieme Camminare Insieme, Mazzi Giannantonio Sindaco per Sona”, premesso che:

• gli immobili posti nelle aree PEEP debbono realizzarsi nel rispetto di una convenzione, ossia di un contratto stipulato tra il privato e l’Ente Pubblico, il contenuto della convenzione è determinato tassativamente dall’art. 35 della L. 865/1971;

• l’art. 23, comma II della L. 179/1992 ha abrogato i commi dal 15 al 19 dell’art. 35 L. 856/1971, i quali prevedevano obblighi e vincoli alla facoltà di disposizione degli alloggi realizzati su aree PEEP cedute in diritto di proprietà dall’Amministrazione Comunale;

• l’art. 20 della L. 179/1992, modificato dall’art. 3 della L. 85/1994, prevede “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall’assegnazione o dall’acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistono gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati”;

• L’art. 31, comma 45, della L.448/1998 prevede la possibilità di cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della L. 167/1962, ovvero delimitate ai sensi dell’art.51 della L. 865/1971, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35, quarto comma, della medesima legge n. 865/1971, la cui concessione prevede una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99, quinto comma, della medesima legge 865/1971;

• L’art. 31, comma 46, della L.448/1998 prevede che le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 35 della L.865/1971 e s.m., e precedenti alla data di entrata in vigore della L.179/1992, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all’art. 8 commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni:
a) per una durata pari a quella massima prevista dalle citate disposizioni della legge n. 10 del 1977, (art. 8 comma 1 lettera d) “la durata di validità della convenzione non superiore a 30 anni e non inferiore a 20”) diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48 della L. 448/1998.

• Vista la Delibera di Consiglio n. 59 del 13/10/2011 con cui questa Amministrazione ha manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 31, comma 45 e 46 della L. 448/1998, adottando le procedure indicate dai commi 46, 47 e 48 della medesima legge.

Chiede al Sindaco e alla Giunta Comunale:

• Di conoscere quali provvedimenti l’Amministrazione Comunale ha preso per monitorare l’andamento delle domande presentate dai cittadini in seguito all’entrata in funzione del “Regolamento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nelle aree PEEP ed eliminazione dei vincoli di godimento”.

• Il sopracitato regolamento ha tenuto conto delle modifiche apportate dall’art. 23, comma II della L. 179/1992 che così recita “Sono abrogati i commi quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo dell’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.” e dalla nuova e meno rigorosa disciplina in tema di commerciabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica introdotta dall’art. 20 della medesima legge? L’Art. 20 che riguarda l’Autorizzazione alla vendita e alla locazione da parte dell’assegnatario o dell’acquirente di alloggi.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti all’assegnazione o dall’acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati.
2. In tutti i casi di subentro il contributo è mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso.

• Il sopracitato regolamento ha dato giusta informazione al cittadino, utilizzando un linguaggio trasparente, chiaro e comprensibile, così come è previsto dalla normativa vigente che obbliga la Pubblica Amministrazione ad attenersi in atti amministrativi e testi di rilevanza esterna?

• Ha dato la possibilità al cittadino di poter valutare correttamente la propria convenienza nell’attivare la procedura di trasformazione della propria convenzione nel mutato quadro legislativo?

• Nel sopracitato regolamento si sono diversificate le varie situazioni giuridiche rispetto al prima e dopo l’entrata in vigore della L.179/1992?

A seguito di numerose manifestazioni di dubbi e perplessità pervenutemi dai nostri concittadini, in merito alla condotta da adottare in materia, chiede all’Amministrazione Comunale di sospendere le procedure di trasformazione attivate secondo la Delibera oggetto della presente interrogazione, fino a quando non siano stati chiariti tutti i quesiti sopra esposti.

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