Questione dossi artificiali: ma il codice della strada cosa dice? Qualche dubbio sulla scelta del Comune di Sona

Il tema dei dossi artificiali installati in via Pelacane a Lugagnano in questi giorni, come abbiamo già scritto, ha suscitato reazioni contrastanti tra chi è a favore e chi invece è contrario. Con anche un intervento del Sindaco Mazzi che ha chiesto ai cittadini di segnalargli quale intervento ritengono più idoneo per risolvere il problema di chi corre troppo nei centri abitati.

Le motivazioni da entrambe le parti – chi a favore e chi contro i dossi – sono in sé giustificabili. Chi è a favore evidenzia la necessità di ridurre la velocità di percorrenza di quel tratto di strada. Chi è contrario sostiene che i dossi installati siano troppo alti e rischino di danneggiare i veicoli in transito. Visto però che tali dispositivi non sono un’invenzione dell’ultima ora su cui ognuno possa dire la propria, è naturale chiedersi… ma il “Codice della Strada” a riguardo cosa prevede?

Ecco allora che siamo andati a verificare quanto questa legge, chiamata appunto Codice della strada, dichiara riguardo l’installazione di dossi artificiali. La fonte più facile ed autorevole che abbiamo scelto è il sito web dell’Automobile Club d’Italia meglio chiamata ACI.

La sezione dei dossi artificiali come previsti dal Codice della Strada.

Quando si parla genericamente del Codice della strada si fa in realtà riferimento al “Nuovo codice della strada”, decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. In particolare al Titolo II – della costruzione e tutela delle strade, Capo II – organizzazione della circolazione e segnaletica stradale Art. 42. Segnali complementari, sono citati come segnali complementari anche i dispositivi destinati a rallentare la velocità. Inoltre si fa riferimento ad un regolamento che ne stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli nonché le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e di apposizione.

Sfogliando quindi il regolamento all’articolo n. 179 il comma 1 specifica che “Su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.”

A questo comma scopriamo che i sistemi di rallentamento possono essere di tre tipologie diverse: ad effetto ottico, acustico o vibratorio.

Chiarito, al comma 2, che l’effetto ottico è dato da strisce trasversali bianche a larghezza crescente, come quelle che si trovano in avvicinamento alle barriere autostradali, e che al comma 3 l’effetto acustico è dato “dall’irruvidimento della pavimentazione stradale mediante scarificazione o incisione superficiale della stessa o con l’applicazione di strati sottili di materiale in rilievo in aderenza”, deduciamo che i dossi artificiali fanno parte della terza categoria quella classificata con effetto di tipo vibratorio.

Innanzitutto, al comma 4 si chiarisce che possono essere applicati sulle strade dove vige un limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h e che vanno evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia.

Al comma 5 però si precisa che “I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc. e che ne è vietato l’impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento”. Al comma 6 poi si precisa che vanno utilizzati elementi in rilievo prefabbricati o ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso in funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata e che hanno le seguenti dimensioni: a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm; b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm; c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm.

Quindi, come si può notare, a seconda della velocità massima di percorrenza (50-40-30 km/h) l’altezza del dosso può essere rispettivamente identificata in 3-5-7 centimetri di altezza. È inoltre fornita una foto della sezione delle tre tipologie di dosso normate.

Quello che ricaviamo da questa analisi sono due informazioni. La prima, con qualche perplessità, è che secondo il Codice della strada un dosso da 7 cm può essere percorso anche alla velocità di 30 km/h. La seconda è che le strade dove possono essere installati devono essere residenziali e non da itinerario preferenziale per servizio di soccorso o di pronto intervento. Via Pelacane è strada residenziale? Non risulta.

Quindi, va verificato che sia effettivamente possibile sostituire gli esistenti con dossi di dimensione minore, in quanto da Codice della strada non risulta. Considerando poi l’esigenza di rallentare con soluzioni a norma, probabilmente la soluzione simile a quella realizzata in zona Mancalacqua (attraversamento pedonale rialzato) potrebbe essere la più adeguata.

Vedremo quale soluzione verrà adottata dal nostro Comune.

Su questo tema, che sta veramente coinvolgendo i nostri concittadini, abbiamo ricevuto un ulteriore ed interessante intervento da un nostro lettore, Marco Gatti.

“E’ divenuto uso comune porre dissuasori di velocità ovunque e quindi è così anche nel nostro Comune. I dissuasori servono sì per ridurre la velocità, ma creano notevole pericolo e recano danni ai mezzi anche se viaggiano ai limiti segnalati. Vorrei invitare il nostro Sindaco e chiunque voglia – scrive Gatti -, a far un giro con me per le nostre strade con me ed il mio camion, così da rendersi realmente conto di quanto siano dannosi i rialzi sulle strade, più delle buche. Purtroppo i corridori scellerati si rallentano a fatica e spesso non sono i dissuasori a farlo. Peraltro ci vorrebbero, per far questo, dissuasori ogni cinquanta metri. E’ da considerare che oltre agli autisti maldestri vi sono persone normali che guidano con correttezza e che il pericolo causato dai dissuasori, a volte non è minore. La soluzione ideale sarebbe, secondo me, una viabilità alternativa al centro, come era prevista sulle vecchie mappe comunali, poi mai realizzata, che liberava il centro di Lugagnano dal traffico di passaggio”.

“Rimango di uguale idea per tutto il territorio del Comune di Sona e per tutte le frazioni, i dissuasori sono dannosi. Nei Comuni del trentino, e nelle vallate delle montagne non sono presenti dissuasori, anche questa è Italia, ma hanno adottato sistemi diversi. Dalle odiate telecamere ai semafori ‘intelligenti’. Dipende dal Comune se punta più a far cassa o a mitigare la velocità. Comunque sia conclude Gatti -, teniamo presente che spesso il pericolo viene dagli autisti che viaggiano ad alte velocità, non ai malcapitati che si beccano la multa per eccesso di pochi chilometri orari, considerando inoltre che abbiamo ancora limiti velocità in molte zone, secondo me, come ai tempi del cavallo che trainava il carretto, mentre ora si viaggia con mezzi un po’ più evoluti che rispondono a comandi in frazioni di secondo”.

Nato a Bussolengo il 16 agosto 1964, risiede dall’età di 5 anni a Sona (i primi 5 anni a Lugagnano). Sposato con due figli. Attivo nel mondo del volontariato fin dall’adolescenza, ha fatto anche esperienza di cooperazione sociale. È presidente dell’associazione Cav. Romani, socio Avis dal 1984 e di Pro Loco Sona dal 2012. Fa parte della redazione di Sona del Baco da Seta dal 2002. È tra gli ideatori del progetto Associazioni di Sona in rete attivato nel settembre 2014 e del progetto Giovani ed Associazioni attivato nel 2020.