I rapporti fra le parrocchie e i Comuni non sono sempre stati idilliaci, neppure nel nostro territorio. Basti considerare un documento di Sona datato 1682, che abbiamo rispolverato dagli archivi e di cui parleremo fra poco. Prima, però, facciamo una panoramica sull’organizzazione politica di allora.
Il nostro Stato era la Repubblica di Venezia. L’amministratore del Comune si chiamava massaro, ed era coadiuvato dai consiglieri, eletti dalla Vicinìa, ossia l’assemblea dei capi-famiglia. Il Comune di Sona era limitato al paese e ai dintorni: la fusione con Palazzolo e S. Giorgio in Salici, anch’essi Comuni a sé stanti, avverrà in seguito, nell’Ottocento, all’indomani dell’annessione del Veneto all’Impero Austo-Ungarico.
E passiamo al caso in questione. Avvenne che l’Amministrazione Comunale aveva posto nella chiesa di S. Quirico, probabilmente con compiti di custode, un eremita, il quale si manteneva con le elemosine e con la coltivazione del terreno circostante; al parroco don Giacomo Battocchi, però, dava fastidio che quella persona non solo non collaborasse all’attività parrocchiale, ma tenesse anche per sé tutti le offerte dei fedeli anziché darne una parte a lui.
Nacque una lite fra l’autorità ecclesiastica e quella civica, che fortunatamente si risolse in un accordo finale, con stretta di mano ufficiale davanti al notaio e ai testimoni. Fu deliberato che l’eremita poteva continuare a fare ciò che aveva sempre fatto; il parroco sarebbe stato “risarcito” delle mancate elemosine percependo dal Comune una somma di denaro corrispondente a quattro scudi all’anno, purché si impegnasse a celebrare una messa al mese a S. Quirico; tale accordo doveva avere validità anche per i tempi futuri.
Ed ecco il testo di quell’atto notarile che sancì il compromesso fra le parti.
“Vertivano differenze tra il molto Reverendo sig. Don Giacomo Battocchi, Arciprete della Veneranda Chiesa di San Salvar di Sona et Canonico di Caorle, da una parte et il Comun et Uomini di detto luogo di Sona, dall’altra, per occasione dell’Eremita, posto da detto Comun alla Chiesa di Santi Quirico et Giulita, annessa alla detta Chiesa di Sona; pretendendo detto Monsignor Arciprete che detto Eremita fosse non solo obbligato a coadiuvare alla Chiesa in tutte le occorrenze, ma anco di render conto alle elemosine che andava ricevendo da’ fedeli, di grani, danari, seta et altro, per dover poi esser distribuito parte alla Chiesa di Sona, parte in far celebrar Messe et parte ad esso Eremita; sopra di che era per nascer litigio, se queste non fossero restate sopite col mezzo della seguente composizione et accordo, del quale volendo che ne appari pubblico instrumento a perpetua memoria et quiete delle parti; ivi perciò costituito detto sig. Arciprete per sé et successori in detta sua Chiesa, da una parte et li prudenti Marchior Facchin, Massar; Leonardo Murar, Zen Pellegrini, Melchior Mantoani, Lorenzo Totola e Valentino Benetello; tutti Consiglieri del suddetto Comun di Sona et specialmente eletti et deputati dall’intera Vicinia di esso Comun (…) dall’altra, dichiarano essere convenuti et convenire come segue, cioè: – Che detto Comun et Uomini possa et voglia ad ogni suo piacere et beneplacito elegger et poner alla detta Chiesa di Santi Quirico et Giulita, annessa alla suddetta Parrocchiale di Sona, un Eremita, o altra persona di buona vita, con autorità di andar questuando in ogni tempo nella forma sin’ora praticata, senza che detto Monsignor Arciprete possa pretender alcuna corresponsione di esse elemosine; al qual fine dovrà dal detto sig. Arciprete esserli di tempo in tempo fatte le fedi necessarie. – Che il detto Comun et per lui il suddetto Eremita, o altra persona che eleggerà, possa usufruttuare in perpetuo così la terra et fabbrica contigua alla detta Chiesa di Santo Quirico, come la terra ridotta ad orto dal presente Eremita, senza poter da chi si sia esser in quelli impedito o inquietato. – Che per ogni et tutto quello che potesse da detto sig. Arciprete et successori esser preteso tanto per porzione delle elemosine, quanto per il frutto della suddetta terra et fabbrica, sia tenuto esso Comun, et così per esso et successori promettono detti Massar et Consiglieri, pagar ogn’anno in perpetuo a detto sig. Arciprete et successori ducati quattro dal grosso all’anno. – Che per detta corresponsione sia tenuto et obbligato detto Monsignor Arciprete, et così per sè et successori promette, celebrar una Messa al mese in detta Chiesa di S. Quirico in quel giorno che più le parerà et così”.