La nostra Storia. 1875: il primo regolamento d’igiene a Sona

La legge del 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica imponeva che “ogni Comune dovrà avere un regolamento d’igiene pubblica per tutto ciò che può concernere la tutela della sanità entro i limiti del proprio territorio”.

L’Amministrazione di Sona, in conformità a tale norma, redasse un regolamento d’igiene e sanità molto dettagliato, dapprima nel 1875 e poi, del tutto simile, nel 1881. E’ un documento molto interessante, perché ci dà l’idea di come a quell’epoca le conoscenze sulla prevenzione fossero molto avanzate, ancor oggi attuali. C’è da dubitare, però, che venissero sempre messe in pratica.

Ad esempio nel primo capitolo, “Salubrità delle abitazioni”, si raccomanda che “nel centro dell’abitato ogni casa dovrà essere provvista di cessi, di acquai in numero proporzionato ai bisogni degli inquilini”, e si fa divieto di costruire una casa ”senza un proprio sistema di latrine coperte e sufficienti in proporzione della capacità della casa, le quali vengano a terminare in un pozzo nero o cloaca distante 6 metri almeno dal pozzo d’acqua, e sia coperto o costrutto in modo da non permettere esalazioni al di fuori e infiltrazioni nel suolo attiguo”.

Tutte belle parole, ma basta pensare alle condizioni abitative dei nostri nonni (fino a non molti anni fa), quando ad esempio si usava andare a fare i propri bisogni nel letamaio fuori casa e il gabinetto era considerato un lusso da ricchi, per rendersi conto che avrebbe dovuto passare ancora molto tempo prima che quelle sacrosante norme divenissero realtà quotidiana.

Nel secondo capitolo, “Igiene e polizia”, si imponeva l’obbligo di seppellire gli animali morti a 1,50 metri di profondità in lontananza dalle abitazioni, e darne avviso in Municipio. In caso di animale affetto da malattia contagiosa, si doveva fare immediata denuncia in Comune, anche in caso di sospetto e anche se fosse già sopraggiunta la morte.

Nel terzo capitolo si parla di pozzi e fontane, le cui acque dovevano essere tenute pulite, evitando di gettare sassi e lavare panni sporchi o immergere secchi poco puliti.

I capitoli quarto e quinto erano rivolti ai venditori di cibi e bevande, ai quali venivano imposte delle norme igieniche sulla conservazione degli alimenti che, in un’epoca in cui non esistevano ancora i frigoriferi e la surgelazione, si raccomandava di seguire scrupolosamente.

Nel sesto capitolo era descritto il comportamento da tenere in caso di malattia contagiosa per l’uomo. Il medico condotto doveva dare immediato avviso al sindaco, che convocava la Commissione Municipale di Sanità. Venivano così presi i provvedimenti del caso. I malati (specie quando si trattava di vaiolo, tifo petecchiale e colera) venivano posti in isolamento, impedendo qualunque contatto con loro. I locali dove avevano soggiornato dovevano essere imbiancati, e disinfettati gli oggetti da loro toccati: il tutto a spese dei proprietari, oppure del Municipio qualora questi fossero stati impossibiliti. Nel caso che il paziente fosse finito in ospedale, la sua abitazione veniva posto sotto sequestro, e riaperta solo dopo gli espurghi e le disinfezioni predisposte dalla Commissione Municipale di Sanità.

Il settimo capitolo ci fornisce l’idea della grande importanza che si dava alla vaccinazione antivaiolosa. Questa veniva effettuata dal medico condotto due volte all’anno, in primavera e in autunno. Per essere accolti all’asilo o alla scuola pubblica, i bambini dovevano dimostrare di essere stati vaccinati, o di avere superato in passato la malattia.

L’ottavo capitolo trattava della rabbia, o idrofobia. Se un cane era affetto da tale malattia, o anche solo sospettato di esserlo, doveva essere ucciso, la sua pelle resa inservibile praticando su di essa dei tagli, la sepoltura doveva avvenire a due metri di profondità, lontano almeno cento metri dalle abitazioni o dalla pubblica via. Gli oggetti in metallo (ad esempio la catena) con cui esso era venuto a contatto dovevano essere arroventati, quelli in legno bruciati. C’era l’obbligo di lavare con acqua bollente e poi strofinare con calce viva il pavimento del luogo dove l’animale aveva dimorato, mentre le parti basse delle pareti erano da raschiare e imbiancare di nuovo. Se il cane rabbioso era fuggito, bisognava darne immediata comunicazione al sindaco, che avrebbe provveduto ad allertare la popolazione con pubblico avviso, affinché chiunque – incontrato e riconosciuto l’animale – potesse ucciderlo o, nell’impossibilità di farlo, fuggire per evitare di essere morsicato.

Nell’ultimo capitolo i cittadini erano ammoniti a seguire le suddette norme, altrimenti sarebbero incorsi in sanzioni penali.

Nato a Verona nel 1956, lavora come medico di base. Dal 2003 è redattore del “Baco da seta”, su cui pubblica articoli che trattano quasi sempre di storia del nostro Comune. E’ presidente del “Gruppo di ricerca per lo studio della storia locale di Sona”, che fa parte della Biblioteca comunale di Sona.