Il Comune di Sona ha pubblicato le istruzioni in merito al pagamento dell’ICI 2008.
Descrizione delle Aliquote
Abitazione principale
Sono escluse dall’imposizione ai sensi del D.L. 93/2008. Per il riconoscimento dell’esenzione è necessario che coesistano le seguenti condizioni:
1. soggettività passiva ICI in capo ad una persona fisica che possiede l’immobile a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale;
2. iscrizione dell’immobile in una categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9;
3. la concreta destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale da parte dello stesso soggetto (salvo prova contraria fornita dallo stesso contribuente, l’abitazione principale deve corrispondere alla residenza anagrafica)
Abitazione principale
Categoria catastale A/1 – A/8 – A/9: 4,0 per mille, detrazione € 110,00
Botteghe storiche riconosciute con apposito attestato rilasciato dal Sindaco: 4,0 per mille
Altri immobili – altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili: 6,5 per mille
Abitazioni tenute a disposizione e non locate: 7,0 per mille
Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato
Alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all’estero è riconosciuta la detrazione annua di € 110,00 a condizione che non risultino locate; pertanto l’aliquota ICI da applicare è quella del 7 per mille.
Le pertinenze dell’abitazione principale godono dell’esenzione stabilita per l’abitazione principale. Si considerano pertinenze dell’abitazione principale i box o posti auto, cantine… di cui alle categorie catastali C6, C2 o C7 distintamente iscritte o iscrivibili in catasto. La condizione di pertinenza ai fini I.C.I. opera ai sensi dell’art. 817 c.c. ossia nel caso in cui il fabbricato sia destinato in modo durevole a servizio dell’abitazione principale. La pertinenza deve inoltre avere identificativo catastale con stesso foglio e numero di mappale dell’abitazione principale; in caso contrario, il soggetto passivo dovrà dimostrare il requisito di pertinenza.
Fabbricati assimilati all’abitazione principale:
– le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (nonno e nipote – padre e figlio) e le relative pertinenze dal 1° gennaio dell’anno successivo al verificarsi dell’evento e fino al 31 dicembre dell’anno nel corso del quale l’evento cessa. E’ obbligatorio presentare una specifica dichiarazione, su appositi modelli predisposti dal servizio tributi e disponibili sul sito internet del Comune.
– casa posseduta dal coniuge non assegnatario;
– unità immobiliare delle coop edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci;
– alloggi IACP o ATER
Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta considerando tale immobile abitazione principale. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
Le esenzioni/agevolazioni devono sempre essere rapportate al periodo dell’anno in cui si protrae la destinazione che ha comportato le medesime. Ai fini del calcolo di imposta, il mese si considera intero se il possesso si protrae per più di 14 giorni.
Il versamento dovrà essere effettuato su
– c/c n. 62722970 intestato a COMUNE DI SONA SERVIZIO TESORERIA – ICI presso qualsiasi sportello postale e presso il Banco Popolare di Verona (Sona, Bosco di Sona, Lugagnano e centro commerciale La Grande Mela)
– mediante versamento con le modalità indicate dall’art. 37 comma 55 del D.L.n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in legge n.248/06.
In alternativa al bollettino ICI approvato dal MEF, Dipartimento delle Politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale, con proprio decreto del 3 aprile 2008, il contribuente potrà pagare tramite modello di versamento F24 utilizzando i seguenti codici tributo (nella sezione ici ed altri tributi locali) :
3902 ICI – terreni agricoli
3903 ICI – aree fabbricabili
3904 ICI – altri fabbricati
3906 ICI – interessi
3907 ICI – sanzioni
La prima rata va pagata entro il 16 giugno e la seconda rata va pagata dal 1° al 16 dicembre. Il contribuente ha comunque la facoltà di provvedere al versamento dell’ICI dovuta in unica soluzione con versamento entro il 16/06/2008.
Non si fa luogo al versamento se l’imposta totale annua da versare è uguale o inferiore a € 5,00. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il contribuente è ancora tenuto alla presentazione della dichiarazione ICI (su modello ministeriale -in 3 copie!) quando gli elementi rilevanti ai fini ICI dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D.Lgs. 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico. Per fare un esempio, se i dati sono interamente rilevabili dagli atti notarili non è necessario presentare la dichiarazione; viceversa (casi tipo: “abitazione principale”, diritto ad esenzioni o riduzioni di imposta, valore aree fabbricabili, modifiche catastali in seguito a ristrutturazioni o nuove edificazioni…) l’obbligo dichiarativo permane.