Bussolengo, ordinanza anti zanzare: regole fino al 31 ottobre e multe fino a 500 euro

Bussolengo mette in campo un’ordinanza che entra nelle abitudini di tutti i giorni e ci resta fino a fine stagione. Con l’Ordinanza sindacale n. 18 del 21 maggio, il Comune stabilisce misure per prevenire e controllare le arbovirosi trasmesse da insetti vettori, con riferimento diretto a zanzara tigre (Aedes albopictus) e zanzara comune (Culex pipiens). Nel testo vengono richiamati, tra gli altri, casi e focolai legati a Chikungunya, Dengue e West Nile, e la necessità di ridurre la popolazione di zanzare agendo soprattutto sui focolai larvali.

Il provvedimento vale fino al 31 ottobre, salvo proroga collegata all’andamento climatico e alla persistenza dell’attività dei vettori. È indirizzato a cittadini e soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari o detentori a qualunque titolo di aree all’aperto o locali dove possano crearsi raccolte d’acqua meteorica o di altra provenienza.

Nel documento si evidenzia che i trattamenti contro le zanzare adulte vanno intesi come interventi straordinari e mirati, mentre la strategia prioritaria è quella della lotta integrata basata sull’eliminazione dei punti di sviluppo larvale e sull’uso di trattamenti larvicidi. Viene anche richiamato che l’immissione di sostanze pericolose nell’ambiente comporta un rischio per la salute pubblica e va gestita con attenzione.

Le disposizioni entrano nel dettaglio degli spazi domestici e condominiali: evitare di lasciare in cortili, giardini, terrazzi, balconi e lastrici solari contenitori dove l’acqua possa fermarsi, anche temporaneamente. Quando i contenitori non possono essere rimossi, l’ordinanza indica lo svuotamento, la sistemazione per evitare nuovi accumuli o la chiusura con rete zanzariera o coperchio a tenuta.

Tra i punti richiamati ci sono anche tombini, griglie di scarico, pozzetti e sifoni, oltre a fontane ornamentali, cisterne e piscine non in esercizio: l’acqua va svuotata oppure trattata con prodotti larvicidi di comprovata efficacia, seguendo le indicazioni in etichetta e ripetendo l’operazione dopo piogge rilevanti. Il testo richiama inoltre la necessità di tenere sgombri cortili e pertinenze da erbacce, sterpi, materiali inutilizzati e rifiuti, e di mantenere ordinate le aree verdi e i terreni scoperti. Un passaggio specifico riguarda i cimiteri: sottovasi da riempire con sabbia umida o acqua da trattare per evitare ristagni.

Sui trattamenti adulticidi in aree private, l’ordinanza fissa condizioni e cautele. Si prevede che possano essere eseguiti esclusivamente in via straordinaria, previa valutazione tecnica documentabile del livello di infestazione secondo i criteri richiamati dai piani regionali indicati nel provvedimento. È previsto l’obbligo di informare i residenti confinanti con appositi avvisi almeno 48 ore prima dell’intervento.

In caso di installazione e uso di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare adulte o di prodotti insetto-repellenti, il proprietario deve comunicarlo al Comune, Ufficio Ecologia, sempre almeno 48 ore prima. Il testo prevede anche tutele per i luoghi sensibili: trattamenti adulticidi in aree private prospicienti o confinanti con asili nido, scuole, strutture sanitarie, socioassistenziali o residenze per anziani sono vietati durante i giorni e gli orari di apertura o utilizzo delle strutture stesse.

Dopo i trattamenti, le aree interessate non devono essere frequentate per il tempo minimo indicato in etichetta. Tra le misure di mitigazione richiamate ci sono l’esecuzione nelle ore crepuscolari o notturne o nelle prime ore del mattino, l’attenzione a porte e finestre chiuse, la protezione di persone e animali domestici e il divieto di indirizzare l’irrorazione su alberi da frutta e piante in fioritura. In presenza di apiari nell’area interessata o limitrofa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 metri, è previsto che l’apicoltore venga avvisato con anticipo.

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Sul fronte controlli e sanzioni, il Comune avverte che la responsabilità delle inadempienze è imputata a proprietari, conduttori o detentori delle aree interessate, e anche alle imprese incaricate per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei trattamenti. Le violazioni sono accertate o sanzionate e la sanzione amministrativa prevista va da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro.

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