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"Vincenzi, troppe contraddizioni"

di La Redazione, 02.02.2010

 

Il Consigliere Gianmichele Bianco de L'Incontro (nella foto) ci invia una lettera aperta (prot. comune di Sona n. 0002492 in data 02/02/2010) per rispondere al Dirigente Comunale Vincenzi che domenica su L'Arena aveva giustificato la ormai celebre Determina di acquisto delle nuove sedie per la Giunta

 

Egr. Sig. Dirigente,


mi permetterà di riscontrare le comunicazioni apparse sul giornale L’Arena del 31 Gennaio u.s. con le seguenti sintetiche note.


Sono innanzitutto concorde con le dichiarazioni dell’assessore Pinotti laddove, a fronte del repentino (e inatteso) mutamento del quadro dei lavori all’edificio ex canonica, avvenuto tra il 31 Dicembre e la prima quindicina di Gennaio si sia provveduto ad un ripensamento globale sul tema dell’acquisto delle sedie per la sala della giunta.


Tale miglioramento delle condizioni dei lavori è da considerarsi un evento veramente inaspettato e improbabile giacché molti giorni della prima quindicina di gennaio coincidevano con la coda finale del periodo natalizio cui compete un meritato riposo e, di prassi, una sospensione dei lavori. Ma tant’è.


Sicuramente, un coordinamento preventivo tra il responsabile delle forniture e quello dei lavori avrebbe determinato la conoscenza anzitempo di questo fatto, eliminando la necessità della scrittura dell’atto di determina. Mi risulta, tuttavia, che tali responsabili siano inquadrati nella medesima figura nel nostro comune, ma forse la mia conoscenza non è corretta poiché i recenti cambiamenti organizzativi potrebbero aver riposizionato l’organico. È così?


Quel ripensamento va nella direzione giusta, e vorrei ricordare le parole dell’assessore Pinotti che mostrano come una pianificazione attenta consenta di risparmiare preziose risorse economiche che, in questo momento, sono ancora più preziose: ”la possibilità di inserire la spesa delle poltrone nell’investimento globale (e più corposo) che andremo ad effettuare per l’arredo dei nuovi uffici comunali che si realizzeranno al secondo piano dell’edificio in ristrutturazione. In questo modo possiamo razionalizzare le spese”.


Di questo, sono certo, è stato attento interprete l’assessore Caliari che, come ricorderà, citava la triste affermazione del “siamo alla canna del gas” per la situazione del bilancio: vien da chiedersi, da cittadino e soprattutto da consigliere, se non via sia stata concertazione nemmeno con l’assessore al bilancio Caliari, prima di effettuare la delibera di spesa.


Converrà che sia un fatto sfortunato come nella stessa pagina di giornale vi sia, da un lato, una spesa elevata per creare un luogo “dignitoso” e dall’altro chi lamenti le tristezze del bilancio.


Vien da chiedersi anche qui se l’autonomia dirigenziale non consenta, di prassi, un’attenta verifica del bilancio da “canna del gas”, ma forse la prassi ora in uso nel comune è altra. Mi sfugge, ad essere sincero.


È per caso generalizzato questo non coordinamento con il bilancio? Perché allora sarebbe un bel guaio: quante canne del gas dovrebbe respirarsi l’assessore Caliari? Tante quante sono le volte che non si passa da lui per la verifica della situazione del bilancio? Tanti quanti gli assessorati o gli uffici? Sento una certa vicinanza all’assessore Caliari e al potenziale improbo compito di avvalorare ex post le spese del comune anche in situazioni critiche come in questi tempi.


Ritornando, tuttavia, al fatto che ha dato origine alla determina, ricordo come la funzione di RPA, che lei interpreta nel caso in questione, è ben regolamentata dalla nota norma 241 del 1990: in tale novella si inquadrano le azioni che la figura di RPA deve svolgere (che, come è noto, vengono integrate dal D.Lgs. 163 del 2006).
Riporto pari pari:

Articolo 6.
(Compiti del responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento
;

Questo importante comma identifica la cosiddetta fase precontrattuale, necessaria per dare giustificazione agli atti. L’RPA “valuta” i presupposti rilevanti per l’emanazione. Ma sorge in me una domanda: quali sono i presupposti rilevanti? Quelli elencati nella determina 1440 o quelli riportati dall’articolo de L’Arena?


In effetti, le informazioni “rilevanti” si derivano più dall’articolo di giornale che dall’atto amministrativo del comune, ad esemplificare come l’articolo corra il rischio di essere un atto amministrativo più completo di quello che dovrebbe, per norma, esserlo (cioè la determina).


Il passo della determina è realmente molto generico, frettoloso e soggettivo:
“Premesso che si ravvisa la necessità di sostituire le poltroncine che arredano la Sala Giunta della sede municipale, in quanto non risultano più idonee ad un decoroso utilizzo, presentandosi logorate, danneggiate ed in cattive condizioni”
dove invece parrebbe maggiormente giustificante che la determina riportasse la frase dell’assessore: “la sala giunta è utilizzata, oltre che per le riunioni, anche per celebrare matrimoni, effettuare corsi di formazione, per rilasci della cittadinanza italiana. Ritengo pertanto che per svolgere tali attività sia importante avere una stanza decorosa”.

 
Mi pare poi veramente singolare come le poltroncine che, un momento prima (nella determina) il dirigente accampava essere in cattivo stato essendo non “più idonee ad un decoroso utilizzo, presentandosi logorate, danneggiate ed in cattive condizioni” nell’articolo de L’Arena divengano idonee e utili poiché, afferma il dirigente “le sedie presenti in sala giunta non sarebbero state eliminate, ma riportate laddove erano, cioè nelle stanze di alcuni uffici comunali”.


Poveri dipendenti comunali che dovranno sedersi e utilizzare le sedie “logorate, danneggiate ed in cattive condizioni”: qui ravviso un potenziale pericolo, ma evidentemente è di secondaria importanza essendo le stesse sedie destinate agli uffici dei dipendenti comunali o peggio, posizionate nelle aree ad uso dei cittadini, magari anziani, che attendono di colloquiare con i funzionari.


Continuerei, perdonatemi, con la disanima dell’articolo de L’Arena.
Il dirigente afferma che “si può andare a trattativa privata ed è discrezionalità del Comune aderire o meno alla Consip”.


Ho cercato nelle novelle recenti il termine “trattativa privata” ma, pur ritornando al noto codice degli appalti del 2006, non ho verificato l’esistenza del lemma. Forse è stato un lapsus per indicare “procedura negoziata” di cui il “cottimo fiduciario”, ovvero il probabile mezzo utilizzato dalla stazione appaltante, ne rappresenta una particolarità. Apparirebbe per me importante la terminologia, poiché dovrebbe identificare senza eccezioni la conoscenza della materia. Così mi han insegnato ma, si sa, i tempi cambiano.


Sono ancora più sorpreso dalla semplificazione che deriva dalla seconda parte della frase dell’articolo sopra riportata.


Se appare vero che a Consip si possa anche non fare affidamento nel caso espresso, mi pare singolare che non si sia citato l’articolo che ribalta le affermazioni riportate nella determina, L’Art. 26 di quella che dovrebbe essere la nota Legge 23 Dicembre 1999, n.488 
”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)”. Per comodità riporto l’articolo che sarà ben conosciuto, ne sono sicuro:

Art. 26 (Acquisto di beni e servizi)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. 


2. (OMISSIS)
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

 

Il precedente articolo non è, ad ora, stato abrogato da altre norme, a mia conoscenza, a meno di errori ed omissioni, dei quali eventualmente mi scuso.
Il passaggio fondamentale è
“le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.”

Pare a me, pertanto, che non sia discrezionalità dirigenziale non citare i parametri né non fare confronti.


Tra l’altro, non nascondo un certo smarrimento nella lettura della determina e dell’articolo poiché nella prima si afferma, frettolosamente, che “non risulta alcuna convenzione attiva per la tipologia di beni” mentre nel secondo, l’articolo de L’Arena, lo stesso dirigente afferma che “per le nostre esigenze le offerte della Consip (che propone sedie con un costo per ognuna di circa 200 euro, ndr) non erano soddisfacenti”.


Veramente strano: nel documento amministrativo ufficiale era riportato che non erano presenti convenzioni Consip, nell’articolo invece si tenta un sintetico confronto: “per le nostre esigenze, non erano soddisfacenti”. Vattelappesca ricordare che la norma prevede l’utilizzo dei parametri di qualità e di prezzo per beni comparabili. Ma non erano “soddisfacenti”, e chissà perché.


Sarebbe stato il caso di dettagliare il perché, infatti: non basta la declaratoria di un dirigente perché tutto l’apparato pubblico creda alle sue parole, occorre che il dirigente, in questo caso RPA, “accerti i fatti” (Legge 191/1990) e “fornisca all’amministrazione i dati e le informazioni” (Art. 10 D.Lgs. 163/2006).


L’uso dei tempi e dei verbi nelle norme non è casuale, come si dovrebbe sapere, e in questo caso le norme non lasciano spazio a dichiarazioni che non siano suffragate da “fatti, informazioni o dati”. Quindi, dove sono quei fatti, informazioni, dati che possono comparare le sedie Consip che sono “insoddisfacenti”?


E, in più: dove sono i fatti, le informazioni e i dati che possono dimostrare come le sedie presenti in sala giunta fossero realmente logore, danneggiate ed in cattive condizioni? Basta una dichiarazione dirigenziale in una determina? Non pare a me che questo sia un fatto, un’informazione o un dato: rientra piuttosto nello status di dichiarazione soggettiva, cui la norma dà in altre sedi importanza ma non nel codice degli appalti.

Tra l’altro, mi perdoneranno i destinatari di queste semplici note, è pacifico che si possano effettuare tutte le scelte che l’amministrazione ritenga necessarie per il suo prezioso ruolo: così le affermazioni dell’Assessore sulla decorosità della sala perché essa è utilizzata “per celebrare matrimoni, effettuare corsi di formazione, per rilasci della cittadinanza italiana” .


Ecco, questa era una buona premessa alla determina, magari suffragata dalle pressanti necessità.


Su questo verrò in aiuto: informo fin da ora che sarà mia cura chiedere agli uffici comunali, ai sensi dell’Art. 43 del TUEL, il numero di matrimoni svolti nella sala dal 2008 ad oggi, il numero di corsi di formazione e il numero di rilasci per la cittadinanza italiana, sperando che i cittadini che l’hanno usata non siano usciti dalla sala giunta con l’impressione di aver rovinato il loro giorno felice (matrimoni), aver una cattiva presentazione del nostro Paese (cittadinanza) o essere stati scomodi alle riunioni. Converrete che sarebbe stato veramente imperdonabile!


Pare a me singolare anche la dichiarazione del dirigente “In questo caso cercavamo delle poltrone di buona qualità e che durassero nel tempo senza dover effettuare ulteriori acquisti a breve termine”.


Ancora una volta, riterrei più corretto che si capisse perché le sedie Consip, che le ha selezionate per tutte le pubbliche amministrazioni, siano dichiarate dal dirigente del comune di Sona di non buona qualità (o non abbastanza) e che non risultino durare nel tempo (o non sufficientemente).


Evidentemente il comune di Sona ha criteri molto diversi da tutte le altre pubbliche amministrazioni italiane al punto che scarta le sedie Consip da 200 Euro l’una (e riporto il costo di quelle più care) per posizionarsi alle sue “legittime” esigenze: sedie da quasi 700 Euro.


Riterrei fondamentale che il dirigente manifesti tutta la sua costernazione sulla qualità e sulla durata nel tempo delle sedie Consip alla Consip stessa.


Questo sì che sarebbe un servizio utile alle altre pubbliche amministrazioni costrette a sedie di qualità non eccelsa e durata nel tempo non adeguata ma, evidentemente, all’altezza per effettuare matrimoni, dare cittadinanze e fare riunioni in quei luoghi, ovvero in tutti gli altri luoghi di amministrazione pubblica italiana.


Ritengo doveroso concludere queste rapide e sintetiche note con la speranza di non verificare l’esistenza di altre determine non corredate dai necessari fatti, informazioni e dati, oltre che con la speranza che le stesse determine riportino correttamente i presupposti di legge che le legittimano (come ad esempio l’obbligo dei parametri qualità-prezzo).


Per finire, riterrei utile un preventivo confronto con l’assessore al bilancio, per evitare che sia costretto a respirare il gas di un bilancio arido.


A disposizione per ogni chiarimento, auguro buon lavoro.


Gianmichele Bianco

 

 

 

 

 

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