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titolo
Giro di vite sui Segretari Comunali

data di pubblicazione
30.07.2010

descrizione
Non potrà più essere riconosciuta l’indennità di direttore generale se il Segretario Comunale opera in un Comune con popolazione non superiore a 100 mila abitanti.

Ad affermarlo – come riporta il sito ultimaora.wordpress.com - è la Corte dei conti, sezione controllo per la Lombardia, con il parere n. 593 del 6 maggio scorso. Il problema è sorto con l’approvazione della legge 42/2010, di conversione del Dl 2/2010, che abroga la figura del direttore generale nei Comuni succitati, ma nulla dispone sulla attribuzione delle relative funzioni ai segretari comunali.

Una prima tesi, favorevole a tale possibilità, parte dal presupposto che non siano state toccate le funzioni di cui all’articolo 108 del Tuel, che, comunque, devono essere svolte all’interno dell’ente locale. Come invariata è rimasta la previsione del comma 4 dello stesso articolo, che stabilisce la possibilità di affidare le predette funzioni al Segretario nei Comuni dove non è stato nominato il direttore generale.

La tesi contraria parte dal presupposto che la legge si inserisce in un complesso normativo volto a «cogenti esigenze di risparmio pubblico immediato» nel quadro di coordinamento con la finanza pubblica e nei limiti del patto di stabilità. Ne consegue che tale risparmio non viene conseguito negli importi quantificati dalla norma se, in luogo della nomina di un direttore esterno, si affida l’incarico al Segretario comunale.

La Corte dei conti abbraccia quest’ultima linea, osservando come l’abrogazione del direttore generale sia giustificata dalla superfluità di tale figura nei Comuni fino a 100 mila abitanti.

Da ciò ne consegue che l’impossibilità di procedere alla nomina di un direttore esterno non può consentire l’affidamento dell’incarico al segretario, al quale corrispondere l’indennità prevista dall’articolo 44 del Ccnl 16 maggio 2001. La disposizione contrattuale viene meno in quanto in contrasto con la disposizione di legge, ai sensi dell’articolo 1339 del Codice civile, così come stabilito dall’articolo 33, comma 1, lettera c), del Dlgs 150/2009.

Stante le ridotte dimensioni dei Comuni in questione, le funzioni di direttore generale possono essere attribuite, in quanto compatibili, o a dipendenti in servizio presso l’ente, eventualmente riconoscendo loro la posizione organizzativa e la relativa retribuzione, ovvero ai Segretari comunali, ma facendo rientrare tali mansioni nei compiti istituzionali.

E quindi – conclude il sito ultimaora.wordpress.com riprendendo la Corte dei conti - senza compensi aggiuntivi.

Nella foto, da sinistra il Segretario Comunale di Sona Antonio Triggiani Spiridione, l'Assessore Ernesto Vantini e il Capogruppo di Maggioranza Virginio Moletta (Foto Il Baco da Seta 2010)


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